3 agosto 2012

Voucher. Le novità spiegate dall’INPS

L’Istituto previdenziale interviene sulle novità introdotte sull’utilizzo dei buoni lavoro (c.d. voucher)
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Come è noto, la riforma Fornero (L. n. 92/2012) ha profondamento modificato i limiti economici e gli ambiti di attività per l’utilizzo dei voucher. Alla luce dell’importanza delle novità introdotte in merito, l’INPS è intervenuto per spiegare le modalità di gestione della fase transitoria (fino al 31 maggio 2013) in cui sarà applicata la previgente normativa.

Limite economico – La novità più importante riguarda il limite economico. Infatti, ora i compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti e non rispetto a ciascun committente (come precedentemente disciplinato). La differenza è sostanziale poiché se prima il lavoratore doveva stare attento a non superare la suddetta soglia nei confronti di un solo committente, ora invece non potrà più superarla anche se ha intrapreso un’attività lavorativa con più committenti. Per quanto riguarda invece le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, fermo restando il limite dei 5.000 euro, non possono comunque superare i 2.000 euro per ciascun committente. Tale soglia, non è limitativa alla sola attività di intermediazione nella circolazione dei beni, ma è propria di qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che operi su un determinato mercato.

Soggetti interessati – Quanto ai settori di attività in cui possono essere utilizzati i buoni lavoro, la riforma abroga i vincoli precedentemente vigenti. Pertanto, le più diverse attività possono essere svolte da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti del nuovo compenso economico previsto.

Settore agricolo – Un discorso a parte merita il settore agricolo in cui il lavoro occasionale accessorio è ammesso per: aziende con volume d’affari superiore a 7.000 euro esclusivamente tramite l’utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università) per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale; aziende con volume d’affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale.

Committenti pubblici
– La nuova disciplina, inoltre, supera le precedenti indicazioni per cui la tipologia di committenti pubblici poteva attivare forme di prestazioni di lavoro occasionale accessorio esclusivamente nell’ambito delle categorie previste dal previgente comma 1, lettera d, art. 70 del D.Lgs. n. 276/03 e successive modificazioni, relative a “manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà”, nonché la possibilità di utilizzare qualsivoglia tipologia di prestatore per attività di supporto a quelle istituzionali. Viene meno, conseguentemente, anche per gli enti locali la limitazione delle finalità dell’utilizzo del buono lavoro che, nel testo previgente, doveva essere rivolto a un novero specifico e tassativo di attività quali quelle svolte, oltre che nell’ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, anche nei ‘lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti’.

Lavoratori stranieri - Per quanto attiene i lavoratori stranieri, l’innovazione più importante consiste nell’inclusione del reddito da lavoro accessorio ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

Fase transitoria – Come precisato in premessa, sino al 31 maggio 2013 sarà comunque possibile utilizzare i buoni lavoro già acquistati ovvero chiederne il relativo rimborso, poiché continuerà a essere applicata la normativa previgente. Al riguardo, l’INPS tiene a precisare che la data del 18 luglio 2012 rappresenta lo spartiacque per l’applicazione della nuova normativa in materia di buoni lavoro da parte dei committenti e dei prestatori, non influendo, per il momento, su tutti gli aspetti procedurali e operativi di gestione di voucher. Pertanto, le Sedi continueranno a distribuire i voucher a disposizione anche per i periodi successivi a tale data, dal momento che l’adeguamento dei buoni lavoro alle nuove caratteristiche previste avverrà solo dopo l’emanazione del richiamato decreto ministeriale. Altro importante accorgimento riguarda l’espressione “voucher già richiesti”, utilizzata dal legislatore in considerazione del fatto che la possibilità di una richiesta precedente all’acquisto si verifica tecnicamente solo per i buoni cartacei distribuiti dalle Sedi INPS e non per tutte le tipologie di voucher; si ritiene che il termine “richiesti” vada inteso, nel caso dei voucher cartacei distribuiti dalle sedi, come prenotati in modo certo e attestato dal versamento del relativo importo. Negli altri canali di distribuzione, il termine “voucher già richiesti” deve ovviamente intendersi come “acquistati”, alla data del 17 luglio 2012.

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