1 febbraio 2022
1 febbraio 2022

Ore 19:10 - Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Art. 1, commi 5 e 6 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Mef - Dipartimento delle finanze

Risoluzione n. 2/DF del 1° febbraio 2022

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per l’anno 2022) all’art. 1, commi 5 e 6 reca alcune disposizioni in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF conseguenti alla riformulazione dell’art. 11, comma 1 del Testo Unico delle imposte sui redditi-TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, effettuata dall’art. 1, comma 2, lettera a) della stessa legge di bilancio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

L’art. 11, comma 1, del TUIR, nella sua nuova versione, stabilisce che l’IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR, specifiche aliquote differenziate per i seguenti quattro scaglioni di reddito, che si sostituiscono ai cinque scaglioni stabiliti dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2021:


  • fino a 15.000 euro;
  • oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • oltre 50.000 euro.

Dal momento che l'addizionale regionale, come dispone l’art. 50, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, “è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta”, la nuova articolazione degli scaglioni stabiliti per l’IRPEF produce effetti anche ai fini del calcolo del tributo regionale.

A tal proposito il legislatore ha dettato un principio di carattere generale, racchiuso nel comma 4 dell’art. 6 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, in base al quale per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, cui il sistema medesimo è informato, “le regioni possono stabilire aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l’IRPEF”.

In tale cornice normativa si inserisce il comma 5 dell’art. 1, della legge n. 234 del 2021, che proprio al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale all’IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell’IRPEF stabilita dal comma 2 dello stesso articolo, dispone che “il termine di cui all’art. 50, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l’anno d’imposta 2022, è differito al 31 marzo 2022”.

E’ necessario, quindi, che le Regioni e le Province autonome adeguino la disciplina del tributo regionale applicabile dall’anno di imposta 2022 al quadro normativo statale innanzi delineato, attraverso un’apposita legge come espressamente dispone l’art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 68 del 2011 che ha integrato la disciplina del tributo contenuta nell’art. 50 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Occorre, inoltre, sottolineare che detta legge dovrà essere pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma entro il termine del 31 marzo 2022.

Il successivo comma 6 dell’art. 1, della Legge n. 234 del 2021, prevede, poi, che entro il 13 maggio 2022 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettano i dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, vale a dire sul sito internet www.finanze.gov.it.

Tale procedura, disciplinata dal D.M. 18 dicembre 2015, è dettata, “ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari” come precisa l'art. 50, comma 3 del D. Lgs. n. 446 del 1997, nel quale viene, altresì, disposto che il mancato inserimento dei dati nel suddetto sito informatico comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi.

Alla luce del delineato quadro normativo, occorre evidenziare che le Regioni che intendano mantenere l’applicazione dell’aliquota unica dell’addizionale in esame non sono tenute ad assolvere agli adempimenti prescritti dalla legge n. 234 del 2021 e possono già procedere all’inserimento dei dati rilevanti per la determinazione del tributo nell’applicazione disponibile nell’Area riservata del Portale del Federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it., fermo restando che anche in questo caso resta valido il termine del 13 maggio 2022.

Diversa è l’ipotesi in cui l’ente territoriale abbia modificato la disciplina dell’addizionale regionale all’IRPEF con propria legge approvata entro il 31 dicembre 2021. Ed invero, in questa specifica fattispecie, qualsiasi modifica sul tributo risulta essere stata disposta sulla base dell’articolazione degli scaglioni dell’IRPEF vigenti prima della rimodulazione operata dall’art. 1, comma 2, lettera a) della legge di bilancio. È pertanto evidente che nel caso di specie la disciplina dell’addizionale regionale per l’anno 2022 al momento dell’entrata in vigore della legge regionale non risulta compatibile con le disposizioni sopravvenute in materia di IRPEF applicabili dal 1° gennaio 2022, con la conseguenza che si rende indispensabile da parte della Regione e delle Province autonome approvare una nuova legge che disponga l’articolazione delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF in linea con i nuovi scaglioni di reddito dell’IRPEF.
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