Come già precisato nel messaggio 23 dicembre 2021, n. 4620, per gli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti beneficiari dell’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2021, le eccedenze dei versamenti del 2021 conseguenti all’applicazione dell’esonero vengono automaticamente utilizzate a copertura di quanto dovuto per la tariffazione 2021, senza necessità di presentazione di modelli F24 o domande di compensazione.
Con il messaggio 11 febbraio 2022, n. 688, l’INPS comunica che è online una nuova versione del modello di domanda di rimborso e/o compensazione ed è accessibile dal Cassetto previdenziale artigiani e commercianti (seguendo il percorso: “Domande Telematizzate” > “Rimborso e/o compensazione contributiva”).
Questo nuovo modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti ai quali è stato concesso l’esonero parziale dei contributi previdenziali per la richiesta di compensazione per eventuali ulteriori eccedenze di versamento, rispetto alla capienza dell’emissione 2021 (vedi paragrafo 2 del messaggio 4620/2021).
In ogni caso sono valide le domande già presentate tramite le “Comunicazioni bidirezionali” in presenza del riferimento “Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione” nell’oggetto.
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