In arrivo, notificate dall’ADE, l’agenzia delle entrate per coloro i quali entro la data del primo febbraio, non hanno iniziato il ciclo vaccinale.
Secondo alcune fonti autorevoli, sono riportati, oltre ai dati sensibili, anche il codice fiscale del cittadino a cui è contestato la mancata vaccinazione.
Il medesimo avviso, mette in evidenza l’iter-processuale del procedimento sanzionatorio, il cui contenuto è presente nella prima pagina della massiva.
La comunicazione – datata 25 marzo 2022 – riferisce al 7 marzo 2022. All’interno della stessa viene specificato che il cittadino ha dieci giorni di tempo (a partire dal momento in cui riceve la segnalazione) per comunicare all’ASL di essere in possesso di un certificato di posticipazione o esclusione dall’obbligo vaccinale.
Laddove, l’azienda sanitaria, non invia il documento di eventuale esonero o posticipazione, il Ministero della Salute, notificherà nuovamente all’agenzia delle entrate - riscossione gli elenchi con una multa ben più salata pari a 100 euro, da saldare entro 60 giorni.
I pagamenti delle prime sanzioni, dovrebbero risultare verso il mese di luglio e, i soggetti “incaponiti”, secondo i dati del Ministero della salute dovrebbero essere 1.200.000, di cui 800 mila sottratti, in quanto si riferiscono ai no-vax che hanno contratto o sono guariti dal covid-19.
Tale comunicazione, legata all’informativa privacy, chiarisce che i dati, fino alla data di prescrizione, eventuale decadenza o eventuale data di passaggio in giudicato della sentenza rimarranno segreti.
Si specificano gli ulteriori dati trattati: data di presentazione da parte dell’asl dell’eventuale certificazione e numero comunicazione del procedimento sanzionatorio come riportato dal suddetto documento trasmesso dall’azienda sanitaria locale, motivo di violazione, articolo obbligo vaccinale violato e il motivo di tale inosservanza e, infine, la data di violazione.
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