È nella circolare 22 che l’Agenzia delle Entrate raggruppa, tutti in un unico documento, i chiarimenti alle principali domande e precisazioni riguardo il contributo per il caro bollette, chiarendo agli operatori del settore la platea dei soggetti coinvolti dal prelievo e le modalità di determinazione dello stesso. Si è precisato anzitutto quali siano i destinatari della disciplina, aggiungendo anche che le stesse attività anche se come semplici attività residuali, devono essere esercitate in entrambi i periodi di confronto presi a
riferimento per il calcolo della base imponibile (1° ottobre 2020 - 30 aprile 2021 e 1° ottobre 2021 - 30 aprile 2022). Riguardo alla determinazione dei saldi rilevanti per il calcolo della base imponibile, invece, la circolare, conferma che si deve considerare l’importo complessivo delle operazioni attive e passive, al netto dell’Iva, desumibile dalle Lipe dei due periodi. Sono stati poi estesi di una mensilità, facendo ricomprendere nel confronto anche i saldi relativi ai periodi di aprile 2021 e aprile 2022, i periodi di confronto presi a riferimento per il calcolo della base imponibile del prelievo straordinario. Nell’ultima risposta la circolare ricorda poi che il contributo straordinario è a carico di ciascuno dei soggetti che abbiano aderito a un Gruppo Iva, purché questi esercitino singolarmente una o più delle attività rientranti nei citati codici Ateco.
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