La Corte di Cassazione (Sez. L, Sent. n. 26246 del 6/09/2022), in tema di decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi, ha affermato che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 (riforma Fornero) e del D.lgs. n. 23 del 2015 (Jobs Act), mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 cod. civ.
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