Secondo la Corte di Cassazione (n. 24397/2022), risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659 cod. pen.) il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, essendogli imposto l'obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso allo “ius excludendi” o all'Autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica (Nel caso di specie, come denunciato da alcuni abitanti della zona, l’imputato non soltanto non ha preso provvedimenti in ordine al vociare dei clienti in orario notturno, ma ha altresì disturbato la quiete pubblica, tenendo alto il volume dell'impianto stereo installato presso il suo esercizio commerciale, oltre l'orario consentito).
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