La Corte di Cassazione (Sez. I civ., sent. n. 20546/2022) ha affermato che, in tema di S.p.A., per il legittimo esercizio del diritto di recesso del socio [art. 2437, co. 2, lett. b), cod. civ.] è sufficiente una qualsiasi modifica statutaria che comporti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni, non essendo richiesta alcuna indagine in ordine alla rilevanza sostanziale di tale modifica rispetto alla disciplina precedente. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva escluso la legittimità del recesso a seguito della modifica statutaria che aveva sottratto al diritto di prelazione dei soci i trasferimenti di azioni a società direttamente o indirettamente controllate, sul presupposto che tale modifica non aveva determinato un mutamento sostanziale della clausola di prelazione).
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