La Corte di Cassazione (Sez. V civ., sent. n. 5517/2022) ha affermato che, ai fini della regolarità dell'avviso di accertamento notificato dall'Amministrazione finanziaria, che, in conformità alle previsioni normative vigenti per il caso di specie, consista in un atto c.d. impoesattivo (art. 29, co. 1, D.L. n. 78/10, conv. in L. n. 122/10 e succ. mod.), documento che ha comunque natura di atto impositivo assolvendo alla funzione di contestare al contribuente l'obbligo di pagamento di oneri tributari e di costituire il primo atto della procedura esecutiva, l'indicazione del responsabile del procedimento di accertamento vale a indicare il soggetto responsabile della procedura nel suo complesso, non essendo necessaria l'indicazione che egli sia il responsabile sia della procedura di accertamento che di quella esecutiva.
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