La Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha dubitato, in riferimento all’art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del Contribuente, nella parte in cui non prevede il contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti “a tavolino” posti in essere dall’Agenzia delle Entrate. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 47, depositata il 21/3/2023, pur rilevando l’inadeguatezza dell’attuale normativa sul contraddittorio endoprocedimentale, ha dichiarato l’inammissibilità della questione, in quanto il superamento del rilevato dubbio di legittimità esige un intervento di sistema che spetta unicamente al Parlamento italiano. Soltanto il legislatore può infatti garantire l’estensione del contraddittorio nei procedimenti di imposizione tributaria.
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