La Sezione tributaria della Corte di cassazione (Ord. n. 6844 del 7/03/2023) ha affermato che, in tema di leasing, in base al disposto dell'art. 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'IMU, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore, in quanto ad assumere rilevanza ai fini impositivi non è la detenzione materiale del bene da parte di quest'ultimo, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittima la detenzione qualificata, a nulla rilevando la diversa previsione sopravvenuta di cui all'art. 1, comma 672, della L. n. 147 del 2013, in tema di TASI.
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