La Corte di cassazione (Sez. 5 civ.), con la sentenza n. 21333/2024 pubblicata il 30 luglio, ha affermato che l’avviso di accertamento nei confronti del solo curatore del fallimento, e non anche nei riguardi del contribuente, non comporta la nullità o inesistenza dell’atto impositivo, tantomeno la decadenza dell’Amministrazione dal potere accertativo; dalla notifica dell’avviso esclusivamente all’indirizzo dell’organo concorsuale deriva, piuttosto, l’inefficacia e inoppugnabilità di esso al soggetto fallito, quindi anche ai soci ex amministratori destinatari a succedere nei debiti fiscali dell’ente, i quali al pari di quest’ultimo rimangono legittimati a impugnare tempestivamente l’atto a decorrere dal giorno in cui ne vengano effettivamente a conoscenza.
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