L’esperto nella composizione negoziata, introdotto dal Codice della crisi d’impresa (CCII), svolge un ruolo di facilitatore imparziale nelle trattative per il risanamento aziendale, ma non ricopre funzioni pubbliche né detiene poteri certificativi o autoritativi. Di conseguenza, non può essere considerato pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, restando escluso dai reati tipici di tali figure (come corruzione o falso ideologico). La sua responsabilità penale può configurarsi solo in caso di concorso consapevole in reati dell’imprenditore, come la bancarotta, con prova di dolo specifico e nesso causale tra il suo operato e l’illecito. Non avendo poteri di controllo, l’esperto non è penalmente responsabile per omissioni. Il sistema garantisce quindi un perimetro di tutela, volto a salvaguardare l’efficacia del suo ruolo evitando eccessive esposizioni punitive.
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