Con la sentenza n. 124/2025 depositata il 24 luglio, la Corte costituzionale ha stabilito che le controversie sui contributi a fondo perduto erogati durante l’emergenza COVID-19 non rientrano nella giurisdizione tributaria.
Secondo la Consulta, tali contributi – come quelli previsti dai “Decreti Ristori” e “Rilancio” – sono aiuti economici privi di natura tributaria, poiché non legati a un pregresso rapporto fiscale. Rientrano quindi tra i “sussidi finanziari” e non tra i “benefici fiscali”.
È stata così dichiarata l’illegittimità costituzionale delle norme che devolvono questi contenziosi al giudice tributario, in violazione dell’art. 102, comma 2, della Costituzione. La decisione avrà effetti diretti su numerosi procedimenti aperti, imponendo la rimessione alla giurisdizione ordinaria per le controversie relative a tali misure emergenziali.
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