Con la Risoluzione 18/E del 14 febbraio 2017, l’Agenzia delle Entrate risponde ad una richiesta di consulenza giuridica circa la giusta aliquota IVA da applicare alle cessioni di talune piante aromatiche trattate preventivamente con specifiche procedure (quindi non raccolte fresche e confezionate).
Basilico, rosmarino e salvia surgelati; basilico oliato surgelato; origano a rametti o sgranato. Per la loro commercializzazione, nulla osta all’aliquota Iva del 5 per cento. È la conclusione, contenuta nella risoluzione in commento.
Rientrano, infatti, a pieno titolo nel capitolo 12 della Tariffa doganale (“Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi”); in particolare, sono collocati nella voce 12.11, che comprende prodotti vegetali freschi o secchi, anche tagliati, frantumati, macinati o polverizzati … e consistenti sia in piante intere sia in parti di piante. Tra le piante (e loro parti) comprese nella voce 12.11 vi sono anche il basilico, l’origano, la salvia e il rosmarino.
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