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La Corte di Cassazione (ord. n. 25593/2022) ha affermato che, in tema di IVA, qualora al momento della cessazione dell'attività di impresa non viene depositata alcuna documentazione in ordine alla destinazione di beni risultanti nella disponibilità della medesima, in quanto esposti nelle scritture contabili, può presumersi la cessione dei medesimi ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 5, del D.P.R. n. 633 del 1972, salva la prova contraria da fornirsi da parte del contribuente.
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