L’inps con messaggio n. 75 del 13 maggio 2011, ha affermato che gli ispettori, una volta concluse le verifiche compiute nel corso del primo accesso in azienda, rilasciano al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, il “verbale di primo accesso ispettivo” contenente, in particolare, l’identificazione puntuale e specifica di tutti i lavoratori trovati intenti al lavoro e le eventuali dichiarazioni rese dagli stessi. Come noto, il personale ispettivo, che accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge, alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il “verbale di primo accesso ispettivo” contenente:
- l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
- la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
- le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione;
- ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti.
In ordine a tale previsione, appare opportuno precisare che:
- l’identificazione puntuale e specifica di tutti i lavoratori trovati intenti al lavoro risulterà di fondamentale importanza, in ordine alla verifica del rispetto della disciplina concernente, la regolare costituzione del rapporto di lavoro; qualora invece l’accertamento sia rivolto alla qualificazione del rapporto di lavoro o abbia ad oggetto verifiche in materia contributiva, si potrà procedere ad un tipo di identificazione c.d. per “relationem”, vale a dire mediante riferimento alle generalità del personale risultante dalle registrazioni sul libro unico del lavoro ovvero attraverso i dati rilevati dalle comunicazioni effettuate con il modello Unilav da parte dell’azienda;
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