Con risoluzione n. 48/E/2010 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l’agevolazione consistente nell’esenzione dalle imposte di bollo e di registro, prevista per gli atti e i provvedimenti relativi alle cause e alle attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore a 1.033 euro, è applicabile solo al giudizio dinanzi al giudice di pace; non anche alle sentenze emesse dal tribunale ordinario in sede di appello contro tali provvedimenti.
L’articolo 46 della legge istitutiva del giudice di pace (legge 374/1991) dispone, come anticipato, che gli atti relativi alle cause o alle attività conciliative in sede non contenziosa sono soggetti al solo pagamento del cosiddetto contributo unificato, qualora il valore della causa non ecceda la somma di 1.033 euro. Nella sua formulazione precedente, prima delle modifiche introdotte dalla legge 311/2004 (Finanziaria per il 2005), il richiamato articolo 46 stabiliva l’esenzione, ai fini dell’imposta di bollo e di registro e da ogni altra spesa, degli atti relativi alle cause o alle attività conciliative in sede non contenziosa, di valore inferiore ai due milioni di lire. Con la Finanziaria 2005 sono state introdotte modifiche normative al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Dpr 115/2002). In particolare, tramite la modifica dell’articolo 10, comma 4, è stato stabilito l’obbligo del pagamento del contributo unificato anche per le cause di valore inferiore a 1.100 euro, in precedenza esenti.
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