Come di consueto, anche quest’anno tra il 1° agosto ed il 15 settembre si applica la sospensione feriale dei termini processuali di giurisdizioni ordinarie, amministrative e Commissioni Tributarie, nell’ambito del processo tributario per: ricorso introduttivo, costituzione in giudizio del ricorrente, presentazione e/o deposito di documenti e memorie esplicative e/o illustrative e, proposizione dell’appello. La sospensione prevede un intervallo di 46 giorni (dal 1° agosto al 15 settembre): i termini in scadenza in tale periodo vengono prorogati e ricominciano dal 16 settembre, considerando il periodo trascorso prima del 1° agosto. In questo periodo si interrompono, quindi, tutte le scadenze processuali senza la possibilità di invocare gli istituti della decadenza e della prescrizione dei termini. In particolare, la sospensione riguarda le controversie di natura civilistica, amministrativa e tributaria; i procedimenti giudiziari in materia societaria; l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente; la definizione in via breve delle sanzioni amministrative tributarie. Quindi, in pratica, tutti gli atti impugnabili davanti ai giudici tributari: avvisi di accertamento e liquidazione; provvedimenti di irrogazione di sanzioni; ruoli e cartelle di pagamento; impugnazione di sentenze delle Commissioni tributarie provinciali e regionali. I destinatari della sospensione feriale sono sia contribuenti che uffici finanziari, doganali e territoriali, enti locali e agenti di riscossione.
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