Dipartimento per la Funzione Pubblica in una nota diretta alle Pubbliche Amministrazioni ricorda che la disciplina dei contratti collettivi in proposito ha carattere generale e puo' applicarsi quindi anche alle universita' telematiche. Il permesso deve essere comunque subordinato alla presentazione della documentazione attestante l'iscrizione, gli esami sostenuti e la partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In questo caso i dipendenti dovranno certificare l'avvenuto collegamento con l'universita' telematica durante l'orario di lavoro. Nella sua nota il Dipartimento pone l'accento - anche al fine di una maggiore capacita' di dare efficaci risposte alle esigenze di cambiamento e ammodernamento della P.A. - sull'importanza della formazione a livello universitario dei dipendenti pubblici, che vanno quindi agevolati nel conseguimento di una laurea, anche attraverso le universita' telematiche, i cui titoli di studio sono stati equiparati, a determinate condizioni, a quelli rilasciati dagli atenei tradizionali. Tra gli istituti utilizzabili allo scopo di favorire il percorso universitario, il Dipartimento ricorda i congedi per la formazione che possono essere concessi ai lavoratori con almeno 5 anni di anzianita', per un massimo di 11 mesi nell'arco della vita lavorativa, senza diritto a retribuzione ma con conservazione del posto; le 150 ore di permessi retribuiti l'anno per partecipare alle lezioni durante l'orario di lavoro; gli 8 giorni l'anno di permesso retribuito per sostenere gli esami; l'aspettativa per il conseguimento del dottorato di ricerca; il diritto per il personale iscritto alle universita' di non essere obbligato al lavoro straordinario ne' al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
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