I datori di lavoro già ammessi, per l’anno 2009, agli sgravi contributivi per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, possono fruire di una percentuale aggiuntiva del predetto beneficio pari allo 0,25%. L’Enpals, con messaggio del 30 maggio 2011, n. 6, fornisce istruzioni operative per la fruizione della percentuale medesima.
Come noto, per l'anno 2009, è concesso, con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita e conformemente a quanto previsto dalla ripartizione prevista dalla legge (art. 1, co. 67, lett. b) e c), L. n. 247/2007).
Tale misura è stata innalzata al 2,50% e, pertanto, alla luce di tale incremento, i datori di lavoro già ammessi agli sgravi per l’anno 2009 possono fruire di una percentuale aggiuntiva del beneficio in esame, pari allo 0,25%.
Qualora l’ammontare del premio erogato non sia pari o superiore alla detta misura del 2,50% della retribuzione imponibile annua del lavoratore, lo sgravio dovrà essere operato sulla differenza esistente tra il 2,25% originariamente stabilito e la percentuale rimanente effettivamente erogata. In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni, salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
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