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E' stata pubblicata (G.U. n. 94 23 aprile 2011) la delibera della Commissione del 13 aprile con la quale sono stati indicati la natura e gli importi dei costi necessari ai conciliatori per svolgere l'incarico. La camera di conciliazione è quella prevista dal D.lgs. n. 179 del 2007 per le controversie sorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali.
Nel dettaglio, le spese che risultano necessarie per lo svolgimento dell'incarico sono quelle:
- postali, telegrafiche e telefoniche, che sono rimborsabili fino a un importo di 15 euro a forfait senza bisogno di presentare documentazioni;
- di trasferta, rimborsabili fino a un importo massimo di 100 euro, ma il conciliatore dovrà presentare un'adeguata documentazione;
- varie, comprese quelle precedenti quando superiori agli importi forfetari determinati, senza l'indicazione di un tetto prefissato: anche in tutti questi casi serve un'adeguata documentazione.
Gli investitori possono attivare la procedura di conciliazione, presentando, anche personalmente, istanza alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob. In ogni caso il procedimento deve essere concluso nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di conciliazione.