Entro il prossimo 16 giugno, i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli (sul territorio dello Stato) devono versare l’acconto ICI 2011, che ammonta al 50% dell’imposta dovuta. La seconda rata (il restante 50%), a saldo dell’imposta, va versata entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento (2011, in questo caso). Invece, nei Comuni che hanno previsto il pagamento in un’unica soluzione, entro il 16 giugno, va pagato il saldo dell’imposta complessivamente dovuta per il 2011. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono versare l’ICI in un’unica soluzione anzichè in due rate (entro il 16 dicembre 2011), con gli interessi del 3%. Sono esonerati dal pagamento dell’ICI i titolari/possessori di abitazioni principali non di lusso e rispettive pertinenze, nei limiti previsti dal regolamento comunale.I Comuni ogni anno stabiliscono le aliquote Ici da applicare, sempre comprese tra il 4 e il 7 per mille. In caso di omesso o tardivo versamento del saldo, il contribuente ha l’obbligo di versare l’importo a saldo dell’imposta; gli interessi moratori (al 3%); la sanzione amministrativa, pari al 30% dell’ammontare del tributo.
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