La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8663/2011 ha stabilito che è impugnabile innanzi alla CTP il diniego del Direttore regionale delle Entrate all'interpello di disapplicazione di una norma antielusiva. Il provvedimento del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate di rigetto dell’istanza del contribuente volta ad ottenere la disapplicazione di una norma antielusiva, ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600/1973, costituisce atto di diniego di agevolazione fiscale ed è soggetto ad autonoma impugnazione ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera h), D.Lgs. n. 546/1992. Tale atto rientra tra quelli tipici previsti come impugnabili da detta disposizione normativa, e pertanto la mancanza di impugnazione nei termini di legge decorrenti dalla comunicazione della determinazione al contribuente, ai sensi dell’art. 1, comma 4, D.M. n. 259/1998, rende definitiva la carenza del potere di disapplicazione della norma antielusiva in capo all’istante. Con tale sentenza, la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso presentato da tre istituti di credito, ha cassato, con rinvio ad altra sezione della stessa CTR, la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana la quale aveva ritenuto fondata la tesi dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui il diniego alla disapplicazione della norma antielusiva riguardante la dual income tax, non è autonomamente impugnabile in quanto non rientrante in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 19, D.Lgs. n. 546/1992.
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