16 dicembre 2011
16 dicembre 2011

Inpdap sui nuovi termini di pagamento del tfr o tfs

11:00 - La legge prevede che il TFR e il TFS vengano liquidati dopo 24 mesi dalla cessazione dal servizio, e vengano corrisposti entro i successivi 90 giorni, trascorsi i quali sono dovuti gli interessi.

L'INPDAP e' intervenuto nuovamente con una circolare di chiarimenti sui nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto dei dipendenti pubblici, introdotti dalla legge n. 148/2011. In linea generale, la legge prevede che il TFR e il TFS vengano liquidati dopo 24 mesi dalla cessazione dal servizio, e vengano corrisposti entro i successivi 90 giorni, trascorsi i quali sono dovuti gli interessi. La norma si applica alle cessazioni per dimissioni volontarie del lavoratore, ai licenziamenti e alle destituzioni avvenuti a partire dal 13 agosto 2011 per coloro che maturano il diritto a pensione successivamente al 12 agosto 2011 (al 31 dicembre 2011 per il personale della scuola e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM). IL TFR o il TFS deve essere liquidato entro 6 mesi dalla cessazione dal servizio e messo in pagamento entro i successivi 90 giorni nei casi di raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio, compreso il raggiungimento dei 40 anni di anzianita' contributiva massima. L'Istituto precisa che rientrano in questa ipotesi tutti i casi di cessazioni alle quali sia connessa una pensione liquidata in base all'anzianita' contributiva massima prevista dal regime previdenziale di appartenenza anche se la predetta anzianita' sia stata maturata dopo la richiesta di pensionamento ed entro la decorrenza della pensione stessa. Per gli iscritti all'ex ENPAS e all'ex INADEL, l'anzianita' contributiva ai fini TFS di 39 anni, 6 mesi e 1 giorno non da' diritto al pagamento del TFS entro i 6 mesi se non e' accompagnata dall'anzianita' contributiva massima ai fini pensionistici di 40 anni. Vengono invece pagati entro 105 giorni dalla cessazione i trattamenti di fine rapporto o servizio derivanti da inabilita' o da decesso del dipendente. Continuano ad applicarsi i vecchi termini di pagamento nei confronti dei dipendenti che hanno maturato tutti i requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianita' prima del 13 agosto 2011 (data di entrata in vigore della nuova legge), del personale della scuola e dell'AFAM che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
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