La dichiarazione annuale IRAP non può più essere presentata in forma unificata a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2007, ma le eccedenze pregresse richieste in compensazione possono trovare spazio nel modello Unico. Fuori la dichiarazione, dentro l’imposta.
Interpellata sulle modalità di recupero del credito emergente dalla dichiarazione Irap, richiesto in compensazione da parte di contribuenti non più tenuti alla presentazione della predetta dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni e chiarimenti nell’ambito della Risoluzione n. 79/E/2011.
L’ipotesi potrebbe riguardare soggetti che, ricorrendone i requisiti, passano al regime dei contribuenti minimi (per i quali è prevista l’esclusione dall’IRAP e dalla presentazione della relativa dichiarazione) o, anche, coloro che cessano l’attività economica soggetta al tributo, pur restando titolari di altri redditi (ad esempio da lavoro dipendente, da pensione, ecc.), e conservano un eccedenza di credito Irap da recuperare.
Il quesito nasce in considerazione della previsione dell’articolo 1, comma 52, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell’imposta regionale sulle attività produttive non può essere presentata in forma unificata.
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