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I giudici della Suprema Corte hanno sancito il principio secondo cui gli “accordi preventivi” intercorsi tra società partecipanti, aventi ad oggetto gli specifici contenuti delle rispettive offerte, integrano il reato ex art. 353 cp, poiché, come accade per la collusione, ledono il bene giuridico tutelato dalla norma stessa ovvero la libertà di partecipare allo svolgimento delle gare o di influenzarne l’esito secondo i principi della libera concorrenza, in modo da garantire al meglio il soddisfacimento del pubblico interesse.