La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9695/2011, ha stabilito che nel caso in cui venga contestato dal cliente, l'estratto conto non è sufficiente a dimostrare l'entità del credito vantato dalla banca. Infatti, il saldo è da qualificarsi come un "atto unilaterale" proveniente dal creditore stesso e come tale non può essere considerato di per sé come una prova. La Corte di Cassazione, con tale sentenza ha accolto un motivo di ricorso sollevato da una azienda di costruzioni della provincia di Ragusa contro un procedimento esecutivo portato avanti da una banca locale.
La suprema Corte, infatti, al termine di un lungo ragionamento, ha dato ragione alla società che aveva sollevato un quesito sul diritto della banca a procedere a esecuzione forzata dei crediti scaturenti da contratti di conto corrente documentati soltanto attraverso la produzione in giudizio «del solo estratto conto finale». Secondo i giudici, infatti, «deve escludersi l'idoneità probatoria dell'estratto di conto corrente» anche se certificato secondo le procedure previste dalla legge. Infatti, «esso in caso di contestazione, non può integrare di per sé prova a favore dell'azienda di credito dell'entità del credito, in quanto atto unilaterale proveniente dal creditore e dovendo ritenersi eccezionale la valenza probatoria ad esso riconosciuta ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo». E perciò «non estensibile al di fuori delle ipotesi espressamente previste» dalla legge.
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