La Commissione Tributaria provinciale di Milano, sezione XXVI, con le sentenza n. 13/4 del 2011, 124/26 del 2011 e n. 125/6 del 2011 ha stabilito che ai fini dell'imposta di registro, la cessione dei debiti unitamente all'azienda non costituisce un “accollo” ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986, cioè una modalità di pagamento del prezzo, ma è un elemento di uno stesso negozio giuridico.
Ove quindi l'Agenzia delle Entrate assuma il contrario deve provare che il debito verso i fornitori esposto nella situazione patrimoniale è costituito da obbligazioni del tutto estranee al ramo d'azienda ceduto, all'uopo inserite per finalità evasive.
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