25 novembre 2011
25 novembre 2011

La "finestra mobile" per il personale scolastico

12:40 - Accesso al pensionamento da settembre o novembre (data di inizio dell'anno scolastico o accademico) dell'anno successivo a quello in cui si maturano i requisiti per la pensione.

Il decreto legge 138/2011 contenente "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria" ha introdotto dal 1 gennaio 2012, per il personale della scuola che matura il diritto a pensione entro il 31 dicembre di ogni anno, la cd. "finestra mobile" che prevede l'accesso al pensionamento da settembre o novembre (data di inizio dell'anno scolastico o accademico) dell'anno successivo a quello in cui si maturano i requisiti per la pensione. La disposizione si applica anche al personale del comparto alta formazione e specializzazione artistica e musicale - AFAM e al personale dipendente dalle istituzioni scolastiche pubbliche non statali (ad es. scuole comunali) il cui ordinamento sia quello dei docenti della scuola statale. La nuova norma non riguarda invece quel personale delle universita' per il quale vige il regime della finestra mobile valido per la generalita' dei lavoratori dipendenti (12 mesi dopo la maturazione dei requisiti). Le precisazioni sono contenute nelle istruzioni che l'INPDAP ha emanato, con l'assenso del Ministero del Lavoro, sulle novita' introdotte dal provvedimento. Il decreto legge ha anche previsto che, in caso di incarichi dirigenziali di durata inferiore a tre anni, l'ultimo stipendio, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio e del calcolo della base pensionabile, va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico.
Questa modalita' di calcolo si applica agli incarichi attribuiti dopo il 13 agosto 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge) aventi decorrenza comunque successiva al 1 ottobre 2011. La disposizione riguarda i dirigenti civili delle amministrazioni statali iscritti ai fini pensionistici alla CTPS e ai fini delle prestazioni di fine servizio all'ex ENPAS.
Non si applica invece alle forze armate ed alle forze di polizia, al personale degli enti locali e del SSN e ai dirigenti statali che si dimettono prima che siano trascorsi tre anni dall'attribuzione dell'incarico.
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