15 aprile 2011
15 aprile 2011

Lavori usuranti, pensione anticipata

07.37 Durata ed entità minima del beneficio previdenziale

Il decreto sul lavoro usurante, come spesso accade nella normativa previdenziale, contiene delle regole e dei requisiti che cambiano con il passare del tempo. Il mutamento interessa sia la durata minima delle notti di lavoro che devono essere svolte affinché il lavoro possa definirsi usurante, sia l'entità del beneficio previdenziale riconosciuto ai lavoratori che rientrano nella definizione. Per quanto riguarda il primo aspetto, il decreto prevede che il lavoro può definirsi usurante se l'attività in turni viene svolta per almeno 64 notti l'anno. Questa regola si applica, a regime, per tutti i lavoratori, con eccezione di quelli che hanno maturato i requisiti pensionistici tra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2009. Solo per questi soggetti, l'asticella viene fissata piu in alto: le notti di lavoro minimo che devono essere svolte sono 78. Le regole cambiano anche riguardo al beneficio riconosciuto ai lavoratori che rientrano nella platea dei beneficiari. Il decreto prevede, in particolare, regole transitorie per i lavoratori che maturano i requisiti pensionistici nel periodo 2008-2012. Una prima norma transitoria riguarda i lavoratori che maturano i requisiti tra il 1° luglio del 2008 e il 30 giugno del 2009: il beneficio consiste nella riduzione di un anno dell'età anagrafica necessaria per andare in pensione con i requisiti ordinari.
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