La Commissione regionale della Lombardia, sentenza 36/34 del 13 aprile 2011, ha ammesso la deducibilità degli interessi passivi derivanti da un contratto di mutuo stipulato da una società di nuova costituzione per l'acquisto di una partecipazione di minoranza della società target, poi incorporata nel veicolo stesso. Nel caso esaminato dalla Ctr, il socio di maggioranza aveva acquistato il residuo capitale attraverso una società di nuova costituzione affidata dalla banca. L'ufficio aveva sostenuto che l'intera operazione fosse stata attuata al solo scopo di creare leva finanziaria per dedurre maggiori interessi passivi, basandosi essenzialmente sull'assunto che la fusione non aveva avuto la finalità di acquisire il controllo della incorporata in quanto il socio di maggioranza era rimasto nel tempo invariato. La Commissione, citando la Cassazione n. 1372, ha analizzato le ragioni economiche dell'acquisizione attraverso il veicolo indebitato. In particolare, dopo aver riconosciuto la validità dei motivi che avevano indotto il socio di maggioranza ad integrare la propria partecipazione, ha preso atto del fatto che l'impiego di un nuovo veicolo era l'unico strumento idoneo a reperire i capitali necessari in quanto ha consentito di: dare alla banca certezza dell'effettivo indebitamento del cliente, trattandosi di società obbligata a redigere il bilancio; imporre al veicolo il vincolo di non assumere ulteriori debiti; attribuire alla banca una doppia garanzia consistente, oltre al pegno sulle azioni della società obiettivo anche quello della società finanziata. Conseguentemente la Ctr ha riconosciuto la validità della scelta di costituire un veicolo "ad hoc" per l'acquisizione
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