No alla scheda carburante se il pagamento avviene con carte di credito, debito o prepagate. Viene pertanto abolita la compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate. Secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 2, lettera p), del D.L. n. 70/2011, nell’art. 1, D.P.R. n. 444/1997, dopo il comma 3, viene inserito il comma 4. Secondo quanto previsto dal comma 1 gli acquisiti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA devono risultare da apposita annotazioni eseguite in un’apposita scheda. Per effetto della recente modifica, laddove l’acquisto di carburante da parte dei soggetti passivi IVA sia monitorabile attraverso altri canali (quali nel caso di specie, il pagamento attraverso carte di credito, di debito o prepagate) non risulta più necessaria la compilazione della scheda carburante per poter dedurre il costo sostenuto e la relativa imposta ad esso afferente.
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