La Cassazione, con la sentenza del 29 aprile 2011 la n. 9539, ha stabilito che per dedurre le provvigioni passive, non è sufficiente che il preponente e il terzo-cliente concludano l'affare, procurato dall'agente, ma è necessario che il preponente esegua la prestazione prevista contrattualmente e registri il ricavo. Con tale sentenza, la Corte di Cassazione ha recepito la direttiva n. 653/86 sulla falsariga del modello tedesco, distinguendo il «momento di acquisizione della provvigione» (ovvero del suo diritto), che si verifica quando l'operazione promossa dall'agente viene conclusa tra le parti, dal «momento di esigibilità della provvigione già acquisita», che scatta quando il preponente ha eseguito, o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione (Cassazione 2 maggio 2000, n. 5467). Nella nuova disciplina giuridica, dunque, «il fatto costitutivo della provvigione è la conclusione del contratto» tra preponente e terzo-cliente.
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