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Il ddl fornisce un’interpretazione autentica dell'articolo 165 del Codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo, nella parte in cui stabilisce che il giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo prosegua secondo le norme del procedimento ordinario «ma i termini di comparizione sono ridotti a metà». Tale inciso viene soppresso dal provvedimento approvato dal Senato per evitare che una interpretazione errata possa essere penalizzante per soggetti che avevano ritenuto di applicare la norma in modo diverso.
I procedimenti pendenti. Il ddl contiene anche una norma transitoria che riguarda i procedimenti pendenti, la quale prevede che la riduzione del termine di costituzione dell'attore prevista dal comma 1 dell'articolo 165 del Codice di procedura civile si applica, nel caso di opposizione al decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello previsto dall'articolo 163-bis, primo comma, del Cpc.