29 luglio 2024
Scadenza
29 luglio 2024

Ore 08:00 - Versamenti fiscali e contributivi al 31 luglio 2024: pubblicata una FAQ dal Fisco

FAQ del 26 luglio 2024 Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, il 26 luglio 2024, ha pubblicato una FAQ chiarendo che i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi sono differiti al 31 luglio 2024 (senza maggiorazione) e riguardano anche i contributi dovuti sulla quota di credito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e alla contribuzione dovuta agli iscritti alla Gestione separata.

In particolare, si chiarisce che: "L’articolo 37 del d.lgs. n. 13 del 2024, al comma 1, prevede che i termini per i “versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (…)” sono differiti al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, per “i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze”.

Atteso che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata, come precisato nella circolare INPS n. 72 del 14 giugno 2024, devono essere versati “alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi”, si ritiene che anche in relazione a tali versamenti trovi applicazione il differimento del termine previsto dall’anzidetta disposizione.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo 37 estende il differimento “oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986”.

Si è dell’avviso, in proposito, che la disposizione in commento interessi i soggetti menzionati nel citato comma 2, prescindendo, a tal fine, dall’applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale. Il riferimento al “primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale” riguarda, infatti, l’ambito temporale di efficacia del differimento dei versamenti in argomento"-
 © FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy