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La Corte Costituzionale (sent. n. 88/2022) ha ampliato la platea dei soggetti legittimati a ricevere la pensione di reversibilità, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del D.P.R. n. 818 del 1957 nella parte in cui non include tra i destinatari diretti e immediati della suddetta pensione i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati. È illogico, e ingiustamente discriminatorio – ha affermato la Consulta -, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico dello stesso, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata: tant’è che a essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito a cagione della predetta condizione.