La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (sent. n. 29109/2022) ha affermato che il diritto all’assegno sociale non è escluso in capo a chi rinunci all’assegno di mantenimento a carico del coniuge separato. Non vi è, infatti, né nella lettera né nella ratio dell’art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l’accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. (Nel caso di specie, secondo la S.C., erroneamente la sentenza impugnata ha rigettato l’appello sul rilievo che la rinuncia all’assegno di mantenimento possa equivalere ad ammissione dell’insussistenza dello stato di bisogno o comunque valga a escludere la configurabilità del predetto requisito).
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