16 settembre 2022
16 settembre 2022

Ore 16:34 - Malfunzionamento dell’auto. Al consumatore la prova del vizio occulto

In materia di vendita di beni destinati al consumo, qualora il difetto di conformità si manifesti oltre il termine di sei mesi dalla consegna, previsto dall’art. 132, comma 3, del D.lgs. n. 206 del 2005, spetta all’acquirente dimostrare, con gli ordinari mezzi di prova, che il vizio esisteva già al momento della consegna o che esso era stato occultato dal venditore. Di conseguenza, ove sia accertato che al momento della consegna il bene era regolarmente funzionante, la responsabilità del venditore può essere configurata a condizione che sia dimostrato l’occultamento di un vizio (v. Cass., Sez. II civ., sent. n. 27177/2022 che si riferisce all’acquisto di un’autovettura usata che ha manifestato problemi al motore trascorsi oltre sei mesi dalla consegna).
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy