Dalla lettura dell’ordinanza n. 7433/2023 della Corte di cassazione (Sez. I civ.) emerge che il bilancio societario non è “trasparente” e quindi è esposto al rischio di annullamento, se la delibera che lo approva si limita a un mero rinvio, mediante l’utilizzo di una formula di stile, ai rilievi formulati dal Collegio sindacale, cosicché non è chiaro se essi siano stati illustrati e discussi in sede assembleare. (Nel caso di specie, il bilancio della S.p.A. è stato approvato «recependo le modifiche proposte dal Collegio Sindacale nella propria nota di sintesi in data (…)», dopo che l’organo di controllo aveva formulato una serie di rilievi in ordine a talune spese effettuate dalla società e alla voce “altri debiti”. Tale modalità di approvazione “per reltionem” – secondo la sentenza impugnata – ha lasciato indeterminato il contenuto effettivo del bilancio, in violazione dei principi di chiarezza e veridicità richiesti dall’art. 2423 cod. civ. La Suprema Corte ha condiviso questo assunto).
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata