La Corte di cassazione (Sez. V civ., ord. n. 35574 del 02/12/2022) ha affermato che le omissioni dell'impresa individuale nella dichiarazione IVA non possono addebitarsi alla S.r.l. neo costituita. Infatti, in caso di costituzione di società, con conferimento di azienda destinata all'esercizio di impresa individuale, si verifica un fenomeno traslativo e non successorio, cui non si applica la disciplina dell'art. 2498 cod. civ. (concernente esclusivamente il caso di trasformazione di società da un tipo in un altro), con la conseguenza che eventuali irregolarità o infrazioni alla normativa fiscale, commesse nell'esercizio dell'impresa individuale, ricadono sul titolare della stessa e di esse non può essere chiamata a rispondere la società conferitaria, trattandosi di soggetto del tutto diverso.
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