La Sezione lavoro della Corte di Cassazione (Ordinanza interlocutoria n. 2121 del 24/01/2023) ha rimesso all’esame della Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza, se l’art. 230 bis, comma 3, cod. civ., possa essere interpretato, in considerazione dell’evoluzione dei costumi nonché della giurisprudenza costituzionale e della legislazione nazionale in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso, con una esegesi orientata sia agli artt. 2, 3, 4 e 35 Cost., che all’art. 8 CEDU, come inteso dalla Corte di Strasburgo, nel senso di prevedere l’applicabilità della relativa disciplina anche al convivente “more uxorio”, laddove la convivenza di fatto sia caratterizzata da un grado accertato di stabilità.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata