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La Corte di Cassazione (Sez. VI-V civ., ord. n. 7486/2022) ha affermato che, in caso di notifica di una cartella di pagamento non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del D.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ.
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