La Corte di cassazione (Sez. III Pen., Sent. n. 16576/2023) ha affermato che, in tema di reati tributari, il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/00) è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, in cui l'operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e non vi sia, tuttavia, corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura o altro documento fiscalmente rilevante e il soggetto giuridico che abbia erogato la prestazione, in quanto, anche in tal caso, è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma, ossia consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. (La S.C., in motivazione, ha precisato che il delitto si configura anche laddove non venga individuato il soggetto che abbia erogato la prestazione oppure non sia stato accertato che si sia concretamente verificata un'evasione d'imposta).
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