Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Dalla lettura dell’ordinanza n. 12826/2023 della Corte di cassazione (Sez. II civ.), emerge che l’amministratore di un complesso edilizio sottoposto a sequestro penale (nella specie, in ordine al reato di lottizzazione abusiva) non è legittimato - nel periodo di efficacia della misura - a riscuotere gli oneri condominiali attraverso un decreto ingiuntivo, ferma restando «la possibilità che il giudice penale limiti in concreto i poteri attribuiti al custode dell'edificio condominiale in sequestro, rendendoli compatibili con una permanente residuale disponibilità gestoria da parte dell’amministratore o dell’assemblea, ciò costituendo oggetto di accertamento di fatto che deve compiersi nel processo di merito ove sorga questione al riguardo».