Dalla lettura della dell’ordinanza n. 1805/2023 della Corte di cassazione (Sez. II civ.), emerge che la multa elevata nei confronti dell’automobilista mediante autovelox è nulla, se la violazione di cui al verbale impugnato si riferisce a un tratto di strada che non presenta alcuna banchina. La presenza di una banchina - ossia di un spazio della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata e destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza - è un requisito imprescindibile ai fini della qualificazione di una strada quale extraurbana secondaria. L'art. 201, comma 1 bis, C.d.S., ammette, la possibilità di procedere alla contestazione non immediata dell'infrazione mediante rilevatori elettronici di velocità esclusivamente su determinate tipologie di strade, tra cui quelle urbane di scorrimento, rispetto alle quali costituisce elemento strutturale indefettibile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, C.d.S., la banchina.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata