Dalla lettura della sentenza n. 13102/2023 della Corte di cassazione (Sez. III pen.), il reato previsto dall’articolo 167 del Decreto legislativo n. 196/2003 annovera tra i suoi destinatari anche il privato cittadino che diffonda indebitamente un dato rilevante di cui sia occasionalmente venuto in possesso, e non soltanto i privati qualificati e gli organismi preposti in modo specifico al trattamento dei dati personali o sensibili. È “dato personale” qualunque informazione relativa a una persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra circostanza. Sono invece sensibili i dati personali che rivelano l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni, organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, oltre che i dati personali sullo stato di salute e la vita sessuale.
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