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La Corte di cassazione (Sez. V civ., Sent. n. 24579/2022) ha affermato che la notificazione dell'avviso di accertamento effettuata nei confronti di una società, incorporata per fusione in altra società, in data successiva alla sua cancellazione dal registro delle imprese, è nulla, poiché dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, la società incorporata si estingue e non può più vantare un'autonoma legittimazione processuale attiva o passiva.
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