17 gennaio 2023
17 gennaio 2023

Ore 18:10 - Valore probatorio dei libri e le altre scritture contabili dell’impresa

La Corte di cassazione (Sez. II civ.), con l’ordinanza n. 532 dell’11/1/2023, ha ribadito il principio di diritto in base al quale l'art. 2710 cod. civ., il quale dispone che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra gli imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, trova applicazione anche nel caso in cui una delle parti sia stata dichiarata fallita (o insolvente) ove si tratti di provare un rapporto obbligatorio sorto anteriormente alla dichiarazione di fallimento e nel quale l'organo concorsuale sia subentrato, riguardando le prove, anche in tal caso, un rapporto sorto tra imprenditori e proseguito con le medesime regole. (Nel caso di specie la curatela del fallimento ha agito per ottenere il pagamento di crediti maturati dalla fallita in relazione alla sua attività imprenditoriale svolta nel periodo precedente il fallimento e, dunque, ha agito come successore della società fallita nel diritto controverso, sicché in questo caso, secondo la S.C., trova applicazione l’art. 2710 c.c.).
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