La Corte di cassazione (Sez. L, Sent. n. 36942/2022) ha fissato il seguente principi di diritto. «Il decreto ingiuntivo, emesso nei confronti dei soci di una società di persone, obbligati in solido, acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti del debitore che non abbia proposto tempestiva opposizione e tale autorità non viene meno per effetto dell’accoglimento dell’opposizione proposta da un altro coobbligato. La facoltà attribuita dall'art. 1306, secondo comma, cod. civ. presuppone un’espressa dichiarazione dell'altro condebitore, estraneo al giudizio, di avvalersi degli effetti favorevoli della sentenza intervenuta tra il creditore e uno dei debitori in solido e non può giovare al condebitore vincolato da un giudicato che si sia formato direttamente nei suoi riguardi, in virtù della mancata opposizione contro il decreto ingiuntivo».
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